1.
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella
categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in
musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.
3. I veicoli d'epoca
sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione
può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la
località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di
proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella
categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di
interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con
veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero
con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si
tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di
motoveicoli.
·
Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o
collezionistico (art. 60 C.s.). |
1.
Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i
motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo
dotati della certificazione attestante la rispettiva data di
costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di
costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di
richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le
caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle
necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del
motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli
d'interesse storico o collezionistico devono conservare le
caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali
modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma
5.
4. Possono altresì
essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o
sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i
componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole,
oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle
condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima
immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono
essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di
fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla
verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F,
lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di
frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e
tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui
pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e
specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e
gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi
sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti
da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli
dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed
organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei
trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli
interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei
sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i
motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori
sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del
motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di
cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello
stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate
dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per
l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1,
nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite
periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle
finanze.
·
LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli) |
1. Sono esentati dal
pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno
in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo
prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano
costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro
Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub
Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i
periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui
al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico:
a.
i veicoli
costruiti specificamente per le competizioni;
b.
i veicoli
costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di
partecipazione ad esposizioni o mostre;
c.
i veicoli i
quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e
b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di
costume.
3. I veicoli indicati
al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e,
per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata
annualmente.
4. I veicoli di cui ai
commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla
pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di
lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli.
Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta
tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che
disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di
trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in
lire 50.000 per i motoveicoli. |
·
Circolare n. B53/2000/MOT - Dispositivi di ritenuta dei veicoli
della categoria M1 |
Emanata dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento
dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.
Alcuni Uffici
periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del
codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà
dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di
protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con
riferimento alle verifiche da effettuare in sede di
revisione.
Come è noto,
tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice
della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere
equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin
dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali
caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un
decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di
cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto,
com'è noto, la materia di specie è in regime di
armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei
decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle
specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di
quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla
piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2,
del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n.
271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le
caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono
quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi
(dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di
ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel
Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative
alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli
ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture"
entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n.
76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).
Si conferma,
pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di
sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli
posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che,
immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano
predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono
abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30
settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93
del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in
difformità a qualsiasi titolo emanate.
Il Direttore
dell'Unità di gestione
Dr. ing. Ciro
Esposito
|
|
|
Veicoli |
posti
|
tipo di
cintura: |
ant. |
post. |
ant. |
post. |
Immatricolati dal 15/5/1976 |
si (16) |
si (16) |
(15) |
(15) |
Immatricolati prima del1/1/1978 |
si (1) |
si (16) |
(2) |
(15) |
Immatricolati dopo l'1/1/1978 (3) |
si |
si (16) |
(3) |
(15) |
Omologati dopo l'1/1/1985
(Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) |
si |
si |
(4) |
(5) |
Immatricolati dopo il 26/4/1990 |
si |
si |
(6) |
(7) |
Omologati dopo l'1/10/1993
(Dir. n. 90/628//CEE) (11) |
si |
si |
(8) |
(9) |
Omologati dopo l'1/10/1997
(Dir. n. 69/36/CE) (12) |
si |
si |
(8-14) |
(13-14) |
(1) |
Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per
veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio
specifici; sono esentati dall'obbligo di installazione anche
i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i
veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri |
(2) |
Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio,
cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza
arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio
con arrotolatore. |
(3) |
Cinture a 3 punti di ancoraggio con
arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1,
omologati a partire dall'1/1/1978 devono essere dotati di
ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di
sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale
è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli
sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei
Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le N.U., Commissione Economica per l'Europa,
accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
(4) |
Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti
munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di
emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio
automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori:
cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono
sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla
zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n.
74/60/CEE). |
(5) |
Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o
meno di riavvolgitore. |
(6) |
Cinture a 3 punti di ancoraggio con
arrotolatore. |
(7) |
Almeno cinture di tipo addominali. |
(8) |
Conducente o passeggero (posti laterali):
Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è
fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della
Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m. |
(9) |
Laterali: A (se esiste il passaggio tra il
sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso
dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m;
centrali: B, Br3, Br4m. |
(10) |
Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il
rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di
omologazioni nazionali a partire dall'1/1/1985. |
(11) |
Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide
per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il
rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/10/1993. |
(12) |
Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il
rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a
partire dall'1/10/1997. |
(13) |
Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse
cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un
passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m. |
(14) |
Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B,
Br3, Br4m. |
(15) |
In relazione al tipo di ancoraggio presente. |
(16) |
Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del
22/6/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a),
sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di
sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti
posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria
internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin
dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di
sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il
disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere
applicato a tutte le categorie di autoveicoli. |
·
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti |
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI
TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del
Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
Circolare prot. n. 4437/M360
La presente circolare
sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14
luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata. (pubblicata su La
Manovella - numero di ottobre 2003)
Pervengono a questo
Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata
applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n.
289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché
per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è
consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo
pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento.
…(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e
dei documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non
appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60
c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e
collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia
l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei
veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal
P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è
che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione
esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni,
previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della
Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito
dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003,
n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma
codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli,
qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere
reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale
prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle
disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della
previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere
necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e
collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è
quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel
pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse
automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia
chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la
reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere
mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo,
reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere
sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i
documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente
nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla
radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in
disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato
trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso
delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle
tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una
ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili
casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si
richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e
sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di
interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre
produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri
previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico
è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato
di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3. l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si
tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta
manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la
carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei
Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e
collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e
inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;
5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di
circolazione originale, attestante le generalità del nuovo
proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
6. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe
originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia
presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la
stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione,
senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico
registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre
una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di
prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico
registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio,
ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
7. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di
circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la
reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva
reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
8. nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può
chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal
caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo
la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la
data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene
una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la
carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della
carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere
alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione
nel pubblico registro automobilistico;
10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di
interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada,
debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante
il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1,
c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della
carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere
sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto
riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
- in caso di reimmatricolazione;
- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
- quando i dati tecnici
contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti
dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine
della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione
del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei
veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare
concernono esclusivamente i veicoli di interesse
storico
e collezionistico
già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo
radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei
veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18
della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni
nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno
2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati
a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva
quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse
storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni
prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in
circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già
radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero) |
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